Descrizione
Il 18 novembre u.s. il Ministero dell’Interno, alla luce dell’intensificazione del fenomeno delle cc.dd. “locazioni brevi” su tutto il territorio nazionale e della difficile situazione internazionale, ha diramato una circolare riguardante l’identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive. Più precisamente, è stato segnalato che vi sono due modalità di ricezione della clientela che pongono criticità operative: l’“identificazione da remoto” degli ospiti, che avviene attraverso la trasmissione informatica delle copie dei documenti e l’accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata o con l’installazione di key boxes all’ingresso delle strutture, e la piattaforma HomeExchange, a cui è possibile iscriversi per effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un determinato lasso temporale al fine di garantire a ciascuna parte a titolo gratuito di visitare il Paese o la città dell’altra “parte contrattuale”.
Invero, il check-in da remoto, bypassando l’identificazione de visu degli ospiti, solleva dubbi sulla capacità delle strutture di rispettare i requisiti di identificazione, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, l’alloggio possa essere occupato da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente. Analogamente, l’utilizzo della piattaforma
HomeExchange senza l’inserimento nel portale Alloggiati web dei dati relativi alle persone con le quali si effettua lo scambio di casa, disattende la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che, al momento dell’iscrizione alla suddetta piattaforma, vengano inseriti dati fittizi. Ne consegue che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture che ricorrono alle modalità di ricezione della clientela appena descritte non rispettano gli obblighi previsti dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza1: dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate (secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013).
Pertanto, considerando il potenziale pericolo per la sicurezza della collettività che potrebbe derivare da questi sistemi innovativi di accoglienza, il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione sull’importanza di garantire la corretta applicazione dell’art.109 del TULPS.
Quanto sinora esposto trova applicazione anche rispetto ai cc.dd. “Marina Resort”, ossia alle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno di unità navali da riporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica2. Al fine, quindi, di garantire l’uniforme applicazione della circolare ministeriale, si ritiene opportuno richiamare il ruolo cruciale dei Sindaci e delle associazioni di categoria nel diffondere consapevolezza su queste problematiche e nel promuovere buone pratiche operative.
È fondamentale che i Comuni vigilino affinché tutte le strutture del territorio, comprese quelle che adottano modalità innovative di ricezione della clientela, rispettino gli obblighi di identificazione e comunicazione.
Le associazioni di categoria, dal canto loro, possono contribuire organizzando momenti formativi e di confronto con gli operatori, sensibilizzando anche sulle problematiche connesse alle nuove modalità di check-in e suggerendo soluzioni tecnologiche compatibili con gli obblighi di legge.
Ciò posto, si confida nella piena collaborazione di tutte le parti coinvolte per affrontare queste nuove sfide operative attraverso un approccio condiviso e coordinato al fine di garantire un sistema di identificazione efficace, rispettoso delle normative e adeguato ai cambiamenti introdotti dalla tecnologia e dal mercato.